Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

Alimenti: procedure, sicurezza e lotta allo spreco

Negli ultimi anni, grazie anche alle nuove generazioni che stanno facendo di #beconscious e #zerowaste la base che regola molte delle loro abitudini, dall’abbigliamento all’alimentazione, il Parlamento Europeo ha modificato il regolamento n.852/2004 mettendo un punto su tre importanti questioni:

  • la gestione degli allergeni alimentari
  • la ridistribuzione degli alimenti a fini di donazione alimentare
  • la cultura della sicurezza alimentare
A settembre 2020 il Codex Alimentarius*  introduce il codice di buone pratiche sulla gestione degli allergeni alimentari generando un adeguamento di requisiti in materia di di igiene da parte del Legislatore europeo che a marzo 2021 presenta, così, le modifiche agli allegati I e II del Reg. (CE) 852/2004.
 
 
è un insieme di linee guida e codici di buone pratiche, standardizzate a livello internazionale, che contribuisce al miglioramento della sicurezza, qualità e correttezza del commercio mondiale di alimenti. I consumatori sono tutelati sempre meglio rispetto alla sicurezza e qualità dei prodotti alimentari che acquistano e gli importatori hanno sempre più garanzie nei loro scambi sul fatto che il cibo che hanno ordinato sarà conforme alle loro specifiche richieste.

In particolare, per quanto riguarda la produzione primaria e attività connesse, nell’Allegato I, parte A, sezione II, è stato inserito il seguente punto 5-bis:

Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti”.

Allo stesso modo, per le attività di produzione, trasformazione e distribuzione successive alla produzione primaria, è stato integrato l’Allegato II, capitolo IX con il seguente punto 9:

Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la trasformazione, la manipolazione, il trasporto o il magazzinaggio delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze, di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011, non devono essere utilizzati per la trasformazione, la manipolazione, il trasporto o il magazzinaggio di prodotti alimentari che non contengono tali sostanze o prodotti, a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti”.

Lotta allo spreco, un’urgenza collettiva

Nessuno di noi compra cibo con l’intento di gettarlo, ma ogni anno, mediamente, un miliardo di tonnellate di cibo se ne va nella spazzatura.
Nei banchi del fresco vincono frutta e verdura dalle forme perfette, colori vividi, in perfetto stato di conservazione. A casa, invece, sono le cattive abitudini a generare scarti.

Di buono c’è che le nuove generazioni puntano al contenuto e non al contenitore, consapevoli che è necessario cambiare rotta al più presto.
Le donazioni alimentari sono pratiche sempre più consuete per far fronte alla lotta allo spreco, ma è proprio perché è comunque cibo, che questo atto consapevole e responsabile necessita di maggior attenzione.

Nell’Allegato II del Regolamento (UE) 852/2004 è stato inserito il seguente CAPITOLO V bis, da applicarsi a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti:

«Gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare alle seguenti condizioni:

1) gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002.

2) Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
  • l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
  • le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;
  • la data di congelamento conformemente all’allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, se applicabile;
  • le condizioni organolettiche;
  • la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, nel caso di prodotti di origine animale».

Cultura della sicurezza alimentare

Ultimo punto delle novità e la cultura alla sicurezza alimentare, il cui scopo è quello di aumentare la consapevolezza e migliorare il comportamento del personale delle aziende alimentari, ma in fondo di ognuno di noi come individuo.

1) Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:

  • impegno da parte della dirigenza, conformemente al punto 2, e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti;
  • ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare;
  • consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;
  • comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;
  • disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.

2) L’impegno da parte della dirigenza deve comprendere le azioni seguenti:

  • garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
  • mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
  • verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
  • garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
  • garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;
  • incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.

3) L’attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare.

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