Alimenti: procedure, sicurezza e lotta allo spreco
Negli ultimi anni, grazie anche alle nuove generazioni che stanno facendo di #beconscious e #zerowaste la base che regola molte delle loro abitudini, dall’abbigliamento all’alimentazione, il Parlamento Europeo ha modificato il regolamento n.852/2004 mettendo un punto su tre importanti questioni:
- la gestione degli allergeni alimentari
- la ridistribuzione degli alimenti a fini di donazione alimentare
- la cultura della sicurezza alimentare
In particolare, per quanto riguarda la produzione primaria e attività connesse, nell’Allegato I, parte A, sezione II, è stato inserito il seguente punto 5-bis:
“Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti”.
Allo stesso modo, per le attività di produzione, trasformazione e distribuzione successive alla produzione primaria, è stato integrato l’Allegato II, capitolo IX con il seguente punto 9:
“Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la trasformazione, la manipolazione, il trasporto o il magazzinaggio delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze, di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011, non devono essere utilizzati per la trasformazione, la manipolazione, il trasporto o il magazzinaggio di prodotti alimentari che non contengono tali sostanze o prodotti, a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti”.
Lotta allo spreco, un’urgenza collettiva
Nei banchi del fresco vincono frutta e verdura dalle forme perfette, colori vividi, in perfetto stato di conservazione. A casa, invece, sono le cattive abitudini a generare scarti.
Di buono c’è che le nuove generazioni puntano al contenuto e non al contenitore, consapevoli che è necessario cambiare rotta al più presto.
Le donazioni alimentari sono pratiche sempre più consuete per far fronte alla lotta allo spreco, ma è proprio perché è comunque cibo, che questo atto consapevole e responsabile necessita di maggior attenzione.
Nell’Allegato II del Regolamento (UE) 852/2004 è stato inserito il seguente CAPITOLO V bis, da applicarsi a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti:
«Gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare alle seguenti condizioni:
1) gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002.
2) Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
- l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
- le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;
- la data di congelamento conformemente all’allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, se applicabile;
- le condizioni organolettiche;
- la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, nel caso di prodotti di origine animale».
Cultura della sicurezza alimentare
Ultimo punto delle novità e la cultura alla sicurezza alimentare, il cui scopo è quello di aumentare la consapevolezza e migliorare il comportamento del personale delle aziende alimentari, ma in fondo di ognuno di noi come individuo.
1) Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:
- impegno da parte della dirigenza, conformemente al punto 2, e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti;
- ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare;
- consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;
- comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;
- disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.
2) L’impegno da parte della dirigenza deve comprendere le azioni seguenti:
- garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
- mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
- verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
- garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
- garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;
- incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.
3) L’attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare.